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Condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere
in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro
attività (art. 3/1 lett. a D. Lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 111/95), che è documento
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.
18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art.2/1 D.Lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) .......
che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
altresì disciplinato dalle disposizioni, in quanto applicabili, della L.
27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché
dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4. PRENOTAZIONI.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio
del viaggio.
5. PAGAMENTI.
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da
versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa
e la data entro la quale, prima della partenza, dovrà essere effettuato il
saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra.Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE.
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato – al netto dell’acconto versato
di cui all’art. 5/1° comma - l’importo della penale nella misura indicata a
seguito (oltre al costo
individuale di gestione pratica).
a) VIAGGI per CROCIERE
30% della quota di partecipazione in caso di recesso fino a 120 giorni
lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione in caso di recesso fino a 90 giorni lavorativi
prima della partenza
100% della quota di partecipazione in caso di recesso sotto i 90 giorni
lavorativi dalla partenza
b) VIAGGI per ALTRE DESTINAZIONI
10% della quota di partecipazione in caso di recesso oltre i 60 giorni
lavorativi prima della partenza
15% della quota di partecipazione in caso di recesso fino a 60 giorni lavorativi
prima della partenza
25% della quota di partecipazione in caso di recesso fino a 30 giorni lavorativi
prima della partenza
50% della quota di partecipazione in caso di recesso fino a 20 giorni lavorativi
prima della partenza
75% della quota di partecipazione in caso di recesso fino a 10 giorni lavorativi
prima della partenza
100% della quota di partecipazione in caso di recesso sotto i 10 giorni
lavorativi dalla partenza
c) VOLI di LINEA
La penale viene concordata in base alle regole ufficiali del vettore usato.
d) GRUPPI
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA.
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per
iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del
pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del
2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del
pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7),
l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n.5 Cod. Civ.), restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente
art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del
presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore
alle parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ’.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO.
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e
precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo
internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul
contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In
ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi
oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000
Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art.
1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese
di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA.
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle
Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai
sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM
Condizioni generali di contratto
di vendita di singoli servizi turistici
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a
31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4
1° comma; art. 5/7/8/9/10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e
Fiavet
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della Legge
269/98:
”La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero”.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003:
I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri
partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa.
L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di
concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti
sono - salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul
catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e l'Agenzia
organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente
effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o
preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte
del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei
dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei
relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comu-nicati a consulenti
fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per
l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Il viaggiatore dichiara di essere stato informato, prima della conclusione del
contratto, di ogni informazione relativa alle condizioni politiche, di
sicurezza, sanitarie, geografiche, meteorologiche del paese di destinazione,
nonché dei documenti e delle vaccinazioni necessari per l’ingresso e delle
relative prescrizioni doganali; e di aver preso visione delle schede inerenti a
tale paese presenti in data odierna sui siti
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/aciWeb/it/home.jsp.
Dichiara di essere consapevole che le condizioni del paese visitato (e, in casi
eccezionali, anche i requisiti per l’ingresso nel medesimo) possono subire
mutamenti – per cause ovviamente estranee alla volontà del tour operator e
dell’agente di viaggio – nel periodo intercorrente dalla data di prenotazione
del viaggio all’inizio del medesimo: si impegna, pertanto, a prendere visione
dei predetti siti web immediatamente prima della partenza, onde verificare
eventuali variazioni.
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.
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